Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente comma, uno o più decreti legislativi diretti a:

          a) definire i requisiti e i contenuti della domanda pubblica a livello internazionale per promuovere la realizzazione di servizi riferiti a tecnologie aerospaziali, utili al cittadino, attuativi dello sviluppo sostenibile come definito dai seguenti atti:

              1) la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992;

              2) l'iniziativa delle Nazioni Unite per il decennio internazionale per la riduzione delle catastrofi naturali (IDNDR) concernente un programma di prevenzione contro le conseguenze catastrofiche che si abbattono sul Pianeta;

              3) gli indirizzi volti a conciliare le esigenze dell'ambiente e dello sviluppo economico dettati dal programma delle Nazioni Unite Agenda 21;

              4) la Conferenza euromediterranea tenutasi a Barcellona il 27-28 novembre 1995;

          b) definire i requisiti e i contenuti della domanda pubblica a livello nazionale allo scopo di ottenere che, mediante strumenti di telerilevamento e di osservazione della Terra serviti da reti satellitari, siano

 

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fissati i criteri e le modalità dell'informazione e della conoscenza necessari per:

              1) la gestione del territorio;

              2) la prevenzione di rischi di calamità e di disastri;

              3) la diffusione dell'allarme ai fini degli interventi di emergenza;

          c) coordinare la polizia spaziale con la normativa vigente in materia di:

              1) difesa del mare;

              2) tutela dell'ambiente;

              3) difesa del suolo;

              4) aree protette;

              5) protezione civile;

          d) classificare l'offerta tecnologica dei sistemi satellitari per l'osservazione della Terra posseduti dall'Italia ponendo in evidenza le potenzialità scientifiche e tecnologiche riferite, in particolare, al segmento spaziale e ai centri del segmento terrestre;

          e) definire i requisiti e i contenuti della domanda delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in particolare in ordine ai seguenti interessi:

              1) servizi di identificazione dell'inquinamento marino;

              2) servizi di prevenzione e di soccorso all'emergenza in caso di frane;

              3) servizi di prevenzione e di soccorso all'emergenza in caso di alluvioni;

              4) servizi di prevenzione e di soccorso all'emergenza in caso di incendi boschivi;

              5) servizi di localizzazione, di informazione sulla mobilità e di gestione delle flotte multimodali;

          f) definire le modalità per soddisfare la domanda delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali in ordine ai servizi di cui alla lettera e).

 

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